La mediazione civile e commerciale, un contributo per fare chiarezza


Malgrado la comunicazione istituzionale chiami il nuovo istituto con i nomi "mediazione civile e commerciale" o semplicemente "mediazione civile", sui media esso viene indicato con una miriade di termini e nomi differenti, alcuni dei quali deliberatamente creati per alimentare la confusione o per altri scopi poco nobili. Tutto ciò ha portato ad una conseguenza paradossale: lo strumento che tra poco più di due mesi dovrebbe rivoluzionare la Giustizia civile italiana è praticamente...

...sconosciuto alla maggior parte degli italiani, persino di coloro che operano in campo giuridico. Abbiamo quindi deciso di approfondire la questione svolgendo ricerche molto accurate che hanno visto il contributo di professionisti del diritto e il supporto di altre iniziative divulgative svolte da figure professionali operanti nel settore (mi torna il mente l'intervista rilasciata al sito MediazioneTraPari). Pertanto, la nostra campagna promozionale (piccola ma energica) prende inizio proprio dalla cosa più semplice, ossia dal vero nome del nuovo strumento giuridico. Esso afferma, in modo semplice ma per la prima volta con chiarezza, cosa si intende per "mediazione civile e commerciale" (Giustizia.it, d.lgs. 28/2010, d.m. 180/2010), che la mediazione non corrisponde all'istituto della "conciliazione" ("conciliazione del lavoro" d.lgs. 80/1998 e legge 183/2010, "conciliazione penale" d.lgs. 274/2000, "conciliazione societaria" d.lgs.5/2003, "conciliazione c/o Corecom" legge 249/1997, ecc.) e che sui media questo nuovo strumento è talvolta chiamato con termini (come "conciliazione obbligatoria", "mediaconciliazione") che, non soltanto sono sconosciuti alla legge, ma che addirittura ingenerano ulteriore confusione.

Termini e definizioni: Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della mediazione civile e commerciale o semplicemente mediazione civile. Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (locazione, affitto d’azienda, successioni ereditarie, condominio, danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Nell’ambito della mediazione civile, le norme indicate definiscono espressamente:
la mediazione: l’attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia;
• il mediatore: il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
• la conciliazione: il semplice risultato positivo della mediazione;
l’organismo di mediazione: l'ente pubblico o privato (iscritto al registro degli organismi abilitati alla mediazione) presso il quale si svolge il procedimento.

Cosa non è la mediazione civile e commerciale?

La mediazione civile non è l’arbitrato perché il mediatore civile, a differenza dell’arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.

La mediazione civile non è la conciliazione perché il termine conciliazione identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria, la conciliazione penale, la conciliazione del lavoro, la conciliazione presso i Corecom, ecc.

La mediazione civile non è “conciliazione obbligatoria” innanzitutto, perchè il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.

La mediazione civile non è “mediaconciliazione” perché il termine mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto a qualsiasi norma, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso “media-” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.

(Anna Russo Associazione VivInsieme)
Maggiori dettagli sul sito www.giustizia.it

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